Art. 21.

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad adottare il relativo regolamento di attuazione per le parti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.